Vista la facoltà data ai pensionati di ottenere prestiti rimborsabili attraverso la cessione del quinto della pensione, l’INPS sta proponendo alle banche e agli intermediari finanziari una convenzione con l’intento di agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte dei pensionati, garantendo la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato.
La convenzione (INPS – Messaggio numero 23288 del 26-09-2007) tutela innanzitutto i pensionati da eventuali richieste di apertura di conto corrente presso le banche convenzionate, infatti si dichiara specificatamente che al fine di ottenere il prestito non è necessario che il destinatario sia titolare di un conto corrente presso la Banca che concede il finanziamento.
Relativamente al contratto di finanziamento con cessione del quinto la convenzione stabilisce che le domande devono essere presentate dai richiedenti presso le agenzie delle Banche o degli Intermediari finanziari aderenti che provvedono all’istruttoria delle relative pratiche con la massima snellezza operativa.
I pensionato, prima della stipula del contratto, richiede alla sede INPS competente il rilascio della “comunicazione di cedibilità” da cui risulta se la pensione di cui è titolare sia o meno cedibile, ed in caso positivo, l’importo della quota cedibile.
I contratti saranno notificati all’INPS attraverso l’apposita procedura telematica predisposta e rilasciata dall’Istituto al fine di garantire la semplificazione degli adempimenti e la loro gestione in tempo reale.
L’Istituto effettua le trattenute entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto. Le eventuali rate già scadute saranno recuperate mediante l’applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.
Relativamente al tasso di interesse per prestiti a pensionati rimborsabili tramite cessione del quinto la Convenzione INPS precisa che ciascuna Banca o Intermediario finanziario provvederà ad erogare i finanziamenti alle proprie condizioni generali e particolari che dovranno comunque risultare migliorative nel rispetto delle seguenti condizioni:
- applicazione di un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) che sia inferiore rispetto ai tassi di interesse effettivi globali medi di:
a) n. 8,03% punti percentuali rispetto alla media di mercato rilevata per i prestiti al di sotto dei 5.000 euro;
b) n. 2,71% punti percentuali rispetto alla media di mercato rilevata, per i prestiti sopra i 5.000 euro.
(Queste condizioni potranno essere oggetto di revisione annuale da parte del Consiglio di Amministrazione dell’INPS); - il tasso di mora non dovrà essere superiore al tasso contrattuale maggiorato di quattro punti percentuali.
Inoltre, le condizioni generali e particolari del contratto di prestito dovranno prevedere:
- le variazioni dei tassi potranno avvenire in concomitanza e in pari percentuale delle variazioni del tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- età del richiedente: non superiore a 80 anni alla data di scadenza del piano di ammortamento;
- modalità di rimborso in rate mensili costanti;
La Banca aderente alla convenzione INPS si impegna, inoltre a proporre contratti di finanziamento nei quali è presente l’indicazione analitica delle seguenti componenti di costo:
- Spese di istruttoria;
- Spese di estinzione anticipata;
- Tasso di interesse applicato;
- Premio assicurativo per la copertura della premorienza.
- TEG complessivo.
Nel prospetto del finanziamento dovrà, inoltre, essere riportato analiticamente l’importo erogato al pensionato, l’importo della rata di ammortamento e l’importo complessivo restituito dal pensionato.






