Il pegno è regolato dagli articoli 2784 e seguenti del codice civile:
Art. 2784: Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
Si tratta di un diritto reale di garanzia, ovvero è un diritto reale minore su cosa altrui, con la funzione di vincolare un dato bene a garanzia di un dato credito.
Il Credito su Pegno consiste nella concessione di un finanziamento dietro consegna di cose mobili (oggetti preziosi, oro, argenti, gemme, orologi, etc.), attraverso questa garanzia il cliente debitore assicura alla banca creditrice il soddisfacimento di un determinato credito.
Il credito su pegno è una forma di finanziamento disciplinata da una normativa del 1938, ancora vigente (Legge 10 maggio 1938, n. 745 e decreto ministeriale applicativo 25 maggio 1939, n. 1279).
Il credito su pegno è concesso per finanziamenti non elevati, con garanzia di pegno su cose mobili.
Si caratterizza per le seguenti peculiarità:
- durata compresa fra tre mesi e un anno;
- rilascio di una polizza al portatore – nella quale sono descritte le caratteristiche del bene mobile, le condizioni e l’ammontare del finanziamento – che consente la circolazione del bene oggetto della garanzia;
- presenza di una stima del bene oggetto di pegno da parte di un perito;
- vendita all’asta dei beni dati in garanzia del finanziamento non restituito;
- subordinazione del diritto del proprietario alla restituzione del bene oggetto del pegno al rimborso delle somme e degli interessi dovuti.





