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Importane novità nel decreto anticrisi riguardo le clausole per la commissione di massimo scoperto.

Si tratta di una clausola che prevede il pagamento di una percentuale, calcolata al tasso convenuto, sulla massima esposizione avuta sul conto corrente durante il trimestre di riferimento ed essa si aggiunge agli interessi convenzionali.

La misura prevista dal decreto legge prevede la nullità delle clausole contrattuali sulla commissione di massimo scoperto, se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni.

Sono nulle anche le clausole che prevedano il pagamento alla banca di una commissione per la messa a disposizione di fondi in favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo utilizzo della somma, o che prevedano una remunerazione all’istituto bancario indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi.


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