Feed on
Posts
Comments




Si avvicina la data a partire dalla quale le famiglie in difficoltà potranno chiedere la sospensione del mutuo alla propria banca: a partire dal primo febbraio infatti, sulla base dell’accordo firmato il 18 dicembre 2009 dall’ABI e dalle Associazioni dei consumatori, sarà possibile fare domanda per  la sospensione del rimborso delle rate di mutuo per almeno 12 mesi.

Possono richiedere la sospensione i mutuatari, o i loro eredi, che nel periodo che va  dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, abbiano subito, o subiranno, la perdita del lavoro, l’ingresso nella cassa integrazione, la morte dell’intestatario del mutuo o l’insorgenza di condizioni di non autosufficienza.

La sospensione riguarda i mutui, anche in fase di preammortamento, garantiti da ipoteca, per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto), erogati a persone fisiche con reddito imponibile non superiore a 40 mila euro annui (inteso per singolo mutuatario), di importo non superiore a 150 mila euro. Sono inclusi i mutui cartolarizzati, rinegoziati, oggetto di operazioni di portabilità e accollati.

La banca attiva la sospensione entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del cliente; comunica l’eventuale diniego alla domanda del cliente entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa.

Per maggiori informazioni e l’elenco delle banche aderenti: www.abi.it


Leave a Reply